Web, social Media e Diritto di Autore. Inauguriamo con questo articolo la nostra nuova rubrica su RioCarnival sulla “tutela del copyright in ambito musicale”. Analizziamo, insieme all’avvocato Vaira (AIGA), la questione legata al diritto di autore.
Al giorno d’oggi è opinione diffusa che si possa condividere sul web qualsiasi cosa: immagini, canzoni, video, notizie e gossip. La realtà, però, è un tantino diversa.
Abbiamo fatto una ricerca su internet sui possibili casi di violazioni di copyright nella musica. Sono riportate notizie riguardanti due band che utilizzavano lo stesso nome, per esempio, ma non risultano on line casi legali circa l’utilizzo illecito del nome di un complesso musicale o circa contenuti multimediali coperti da copyright diffusi illegalmente, cioè senza autorizzazione scritta da parte degli autori e di chi ne detiene i diritti. Diversi sono invece i casi di violazione di copyright sulle canzoni come quello riportato dal ‘World Tribune’ durante le presidenziali americane di quest’anno (link qui).
Non ci siamo limitati soltanto a contattare gli addetti ai lavori, abbiamo anche intervistato il gestore di una web radio amatoriale e sentito il parere di un legale circa gli argomenti affrontati. In questo primo articolo affrontiamo la questione da un punto di vista tecnico giuridico.
VIOLAZIONE COPYRIGHT: IL PARERE LEGALE
Avvocato, grazie per la sua disponibilità, le chiedo di illuminarci circa la tutela del diritto di autore, diritto di immagine e tutela nome di una band in ambito musicale. A che tipo di ambito giuridico facciamo riferimento, quando parliamo di questi argomenti?
“In via preliminare, credo sia opportuno qualificare il diritto d’autore come quell’istituto giuridico che tutela i risultati dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore di un’opera di una serie di diritti esclusivi, quali quelli di utilizzazione economica dell’opera, diritti patrimoniali, e diritti morali a tutela della personalità dell’autore. Questi sorgono in capo all’autore con la creazione stessa dell’opera, momento che ne rappresenta il titolo originario e non, invece, la semplice ideazione. Il sistema delle fonti a cui bisogna riferirsi è molto articolato, sia a livello nazionale che internazionale. A livello nazionale, il testo normativo di riferimento è la legge del 22 aprile 1941 n.633, recante la disciplina del regime giuridico delle opere intellettuali. Inoltre, sebbene all’interno della Costituzione manchi ogni esplicito riferimento alla tutela del diritto in questione, le enunciazioni di alcuni principi generali non sono privi di qualche rilievo (ad es. l’art.35 sulla tutela patrimoniale del diritto d’autore); infine, tutela giuridica al diritto d’autore viene fornita anche sia in ambito civile che penale.
Il diritto all’immagine, quale espressione del diritto alla riservatezza che garantisce a ciascuno uno spazio di discrezionalità in relazione alla propria vita e a quei tratti della propria personalità che non intende diffondere all’esterno, è stato espressamente tutelato dalla legge sul diritto d’autore, che ha subordinato la liceità dell’uso dell’immagine di una persona alla prestazione del consenso da parte della stessa. Oggi la sua tutela riveste una particolare rilevanza, dovuta al sempre maggiore sviluppo tecnologico, con particolare riferimento al mondo del web, che espone sempre più la sfera di riservatezza di ciascuno ad intrusioni altrui, spesso ingiustificate e non autorizzate. È chiaro che chi lavora nell’ambito della comunicazione e dello spettacolo non può non conoscere le modalità con cui il diritto all’immagine può essere esercitato. Rientrante tra i c.d. “diritti inviolabili della personalità”, cioè quelli che hanno ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana, sono diversi gli strumenti normativi preposti alla sua tutela, non ultime talune norme penali che vietano, ad esempio, la pubblicazione di immagini di persone soggette a misure restrittive della libertà personale.
Diversamente, invece, per quanto riguarda la tutela del nome di una band nell’ambito musicale. La normativa italiana di riferimento a tutela del diritto d’autore, la legge n.633/1941, non contiene una definizione di band. In linea di massima, il nostro ordinamento considera il gruppo musicale, inteso come gruppo di persone esercenti la medesima attività e mosse da un intento comune, allo stesso modo dell’imprenditore commerciale, con conseguente applicazione delle stesse norme. È pertanto possibile registrare il nome di una band come marchio, purché ne abbia tutti i requisiti (capacità distintiva, liceità, novità). Tuttavia, ci si potrebbe tutelare non sono attraverso la registrazione del marchio, ma anche ricorrendo al concetto di “marchio di fatto”, sebbene si tratti di una tutela modesta e con diversi limiti. In questo caso, infatti, il proprio segno, nel caso specifico il nome della propria band, diventa marchio di fatto nel momento in cui lo si è usato per un certo tempo, in un ambito territoriale ristretto ed ha acquistato capacità distintiva, ossia la idoneità a distinguersi da “prodotti similari”.
Recentemente, una associazione foggiana ha diffuso un comunicato stampa, poi smentito, circa un concerto nella città di Foggia del cantante Justin Bieber. Chi lavora in ambito musicale sa bene che questi annunci solitamente competono agli stessi artisti, ai loro management o ai promoters. A causa di questo comunicato, poi riportato dalla stampa on line locale, si è scatenato un vero e proprio putiferio mediatico sul web, tra sfottò e critiche sui siti specializzati e non a livello nazionale. Bieber è stato chiaramente ridicolizzato. La città, invece, ne è uscita molto male, tanto che il sindaco ha dovuto prendere le distanze da questa associazione e dalla vicenda. Facciamo un esempio pratico: l’artista chiamato in causa, in questo caso specifico, avrebbe potuto denunciare e chiedere i danni?
“Come ho appena avuto modo di spiegare, di regola la pubblicazione o l’esposizione dell’immagine di un soggetto è subordinata al consenso dell’interessato. Allo stesso tempo, la normativa vigente in materia considera una serie di ipotesi come eccezionali rispetto alla necessità di tale consenso, come quando si tratta di persona nota. In questo caso, però, il limite alla divulgazione dell’immagine è costituito dal rispetto del decoro e della reputazione del soggetto interessato. Sul piano giuridico, la reputazione di una persona consiste nella proiezione all’esterno dell’insieme dei suoi valori, così come riconosciuti dal corpo sociale, e non riguarda solo le sue qualità morali, bensì qualsiasi aspetto in cui si esplica la vita umana nonché l’attività economica, sociale. Nella reputazione si fa rientrare anche il decoro professionale, ossia l’immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente di lavoro. Quello che ne consegue è un danno risarcibile senza necessità che sia fornita l’ulteriore prova della sua esistenza. In conclusione, fuori dei casi previsti di diffamazione previsti in sede penale, la lesione dell’altrui reputazione, nel caso specifico quella di Bieber, può anche essere censurata solo in ambito civile, ai sensi dell’art. 2043 c.c.”
Restando in ambito musicale, in materia di tutela dei diritti, le chiedo: un artista o una band, il cui nome viene utilizzato per esempio per la costituzione di un media, una web radio amatoriale o un sito dedicato ad un gruppo famoso, può rivendicarne la paternità e vietarne l’uso non autorizzato?
“Nel momento in cui il nome di una persona nota viene utilizzato per contraddistinguere un prodotto, come in questo caso può essere una web radio, tale attività può essere interrotta dal legittimo proprietario se l’uso che ne viene fatto può lederne la fama, il credito o il decoro. Lo sfruttamento non autorizzato a fini pubblicitari del nome di una persona famosa è illecito, poiché i nomi di persona, se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto o con il suo consenso. Pertanto, in presenza di tale uso illecito, la procedura è quella della tutela inibitoria, volta a precludere la continuazione o la ripetizione dell’illecito, e il giudizio di merito per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno.”
Con l’abitudine diffusa di condividere tutto sul web, in particolare sui social networks, è opinione comune che sia tutto consentito: la condivisione di file audio, video, immagini. Quasi mai le persone e gli stessi fan di un artista possono arrivare a pensare di essere denunciati per violazione del diritto di autore o utilizzo non autorizzato per uso commerciale e non di una proprietà intellettuale di un artista o una band… ci spieghi, quali conseguenze potrebbe portare la violazione del copyright di un cantante?
“Con l’utilizzo di internet tutti noi, in maniera più o meno consapevole, acquistiamo e cediamo quotidianamente diritti di proprietà intellettuale, in particolare diritti d’autore. Per tali ragioni, la legge 248/2000, modificativa della legge 633/1941, si è posta come obiettivo quello di combattere la pirateria e la contraffazione, introducendo nuove ipotesi. L’attuale disciplina prevede che ogni forma di testo, anche se breve, è protetta dal diritto d’autore, non può essere copiata o riprodotta né è possibile appropriarsi della sua paternità. Pertanto, qualsiasi testo originale dotato del carattere della creatività è protetto di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti.
Le ipotesi di maggior rilievo, poiché sempre più attuali, sono quelle relative alla distribuzione gratuita di musica tramite internet, rispetto alle quali si pongono problemi di attività sempre più diffuse e al limite della legalità, conseguenti a tecnologie che consentono di scaricare brani online. In alcuni casi la diffusione di musica attraverso internet senza il consenso degli autori o delle società che ne amministrano i diritti avviene in buona fede, mentre in altri con l’espresso intento di violare le norme relative al diritto d’autore, o con assoluta incuranza sulla loro esistenza. Proibire l’uso o la diffusione di file musicali in rete costituirebbe, a mio avviso, una scelta proibizionistica; si dovrebbe, invece, intervenire in maniera tale da evitare che lo sviluppo tecnologico contrasti, arrecando danno, con il diritto d’autore e il suo regolare esercizio.
La condivisione e la diffusione di file musicali tra utenti via internet è da considerarsi illegittima se posta in essere senza l’autorizzazione dell’autore o di chi ne detiene i diritti economici. Violando l’altrui diritto d’autore, dal punto di civilistico si rischia un’azione di risarcimento attraverso cui il titolare del diritto può chiamare il responsabile della violazione a risarcirlo del danno subìto per effetto dell’utilizzo abusivo dei propri diritti, in misura proporzionale al “costo della licenza”, ovvero proporzionale al vantaggio perseguito dall’autore della violazione attraverso l’utilizzo abusivo dell’opera.
Si potrebbe concludere affermando che ogni opera dell’ingegno presente su internet appartiene al suo autore, e non è possibile beneficiarne senza il consenso dello stesso che ne autorizzi, magari attraverso apposita regolamentazione, l’utilizzo.”
Occorre una autorizzazione scritta, dunque, da parte di un determinato artista, per utilizzare il proprio nome per un media, come una web radio?
“Come in precedenza spiegato, i poteri riconosciuti all’artista, ed in particolare all’autore, sulla base del diritto al nome, presentano una particolare uniformità con quelli attribuiti al titolare del marchio: anche quest’ultimo, infatti, può impedirne l’uso su prodotti altrui. Il nome e il marchio sono entrambi segni distintivi, e per entrambi vige il principio della relatività della tutela, in forza del quale il segno è protetto nei limiti della possibilità di confusione. Sulla base della disciplina prevista dalla c.d. legge marchi, è possibile quindi concludere affermando che lo sfruttamento non autorizzato a fini pubblicitari del nome di una persona famosa è illecito.”
La legge, in questo caso, potrebbe essere diversa nei vari Paesi oppure esiste una normativa internazionale in ambito di tutela del diritto di autore?
“Per la naturale tendenza delle opere dell’ingegno a diffondersi in maniera potenzialmente illimitata, è necessaria una tutela ulteriore rispetto a quella apprestata a livello nazionale, e soprattutto che presenti i caratteri minimi di uniformità in tutti i paesi. Il primo tentativo volto a fornire una tutela internazionale dei diritti di proprietà in generale al di là delle tutele apprestate a livello nazionale, è costituito dalla Convenzione di Berna per la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche, del 1886 e modificata ed integrata più volte nel corso degli anni. A questa hanno fatto seguito una serie di convenzioni internazionali, quali ad esempio la Convenzione internazionale sul diritto d’autore del1971, nonché una serie di direttive comunitarie.
Tuttavia, nel diritto d’autore vige il principio della territorialità, secondo il quale ogni Paese ha un sistema distinto di regole, seppur, appunto, progressivamente armonizzate. Esiste un complesso di regole deducibile dall’impianto sistematico della legge 633/1941, per le quali il principio di territorialità si applica a tutte le opere di autori italiani, a tutte le opere di autori stranieri domiciliati in Italia e che siano state pubblicate per la prima volta in Italia. Al di là di tale ultima ipotesi, la legge italiana si applica agli autori stranieri solo quando ciò sia espressamente previsto dalle convenzioni internazionali sulla protezione delle opere dell’ingegno. Si tenga presente, però, che il principio di territorialità e il complesso di norme che ne deriva trova difficile applicazione alla rete internet: in considerazione del carattere transazionale della rete, è infatti assai complessa sia l’individuazione del luogo in cui l’opera viene utilizzata, sia quello in cui si realizza l’evento dannoso o il fatto che ne è all’origine, con conseguente difficoltà nell’individuare la normativa applicabile e la giurisdizione competente.”
In caso di violazione del diritto di autore e di denuncia da parte di un determinato artista, si potrebbe arrivare ad un processo? E dove si potrebbe tenere, nel caso, questo processo?
“I problemi cui si può andare incontro commettendo una violazione del diritto d’autore dipende innanzitutto dalla gravità dell’illecito, nonché dal tipo di sanzioni che possono essere chieste dal titolare dei diritti in caso di violazioni considerevoli, ed ottenute direttamente dall’autorità amministrativa o giudiziaria. Oggi sicuramente il diritto d’autore è diventato maggiormente vulnerabile, soggetto a violazioni anche di grandi proporzioni: si pensi al massiccio utilizzo di piattaforme e programmi atti alla condivisione, ovviamente non autorizzata, di dati e materiali protetti dal diritto d’autore. Sicuramente la mancata consapevolezza del carattere illecito della utilizzazione di opere protette dal diritto d’autore può rendere meno grave o, in alcuni casi non punibile, la stessa utilizzazione dal punto di vista penale. Tuttavia, nei casi in cui l’autorità amministrativa sia chiamata ad irrogare sanzioni di tipo economico, o l’autorità giudiziaria sia chiamata a pronunciarsi su richieste di danni da parte dei titolari dei diritti nei confronti dell’utente, la mancata consapevolezza di cui sopra può essere del tutto irrilevante.
A tal fine, può essere utile il riferimento alla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, il cui art. 13 esige una consapevolezza effettiva, o quantomeno esigibile, in capo all’autore della violazione, riconoscendo al titolare del diritto il risarcimento dei danni proporzionato al pregiudizio effettivamente subito.”
Grazie per il suo prezioso contributo avvocato Vaira, in ultimo le chiedo: quale consiglio si sentirebbe di dare ai fan degli artisti per non incorrere in alcun problema legale?
“La violazione del diritto d’autore viene oggi definita quasi “naturale”, nel senso che anche il ricopiare sul proprio blog la poesia preferita o condividere una canzone potrebbe costituire violazione del diritto d’autore. La legislazione in materia è incompleta, non aggiornata al mondo digitale, e per tale motivazione il mio consiglio, in mancanza di indicazioni o quando si è in dubbio, è di adottare sempre un atteggiamento di autotutela, ossia dare per scontato che si tratti di opere integralmente coperte da copyright e quindi non riproducibili. Così facendo, probabilmente, si perderà l’occasione di condividere qualcosa di interessante, ma sicuramente si eviterà qualsivoglia problema di tipo legale.”
Si conclude così la prima parte di questa nuova rubrica legata alla tutela del copyright in ambito musicale.
Ci riserviamo di approfondire gli argomenti già trattati e lanciamo un appello a tutti gli addetti ai lavori quali discografici, music management, promoters, associazioni di categoria, uffici stampa e gli stessi artisti nonché ai loro fan: scriveteci e raccontate il vostro punto di vista, la vostra esperienza, una storia in particolare.
Il tema della musica è tornato alla ribalta, soprattutto dopo lo scandalo del “secondary ticketing” e la vendita non autorizzata dei biglietti dei concerti, raccontata in un reportage dalla trasmissione Mediaset, “Le Iene”. Questa nostra nuova rubrica rappresenta lo spunto per trattare sempre più argomenti legati al mondo della musica, ai fan e al vasto mercato discografico. Invitiamo i lettori a segnalarci notizie ed ulteriori argomenti da trattare.
Luana Salvatore